Regolamento

DECRETO 5 maggio 2009 - Regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto»
DECRETO 13 luglio 2009 - Nuova modalità di gioco del lotto
DECRETO 2 settembre 2010 - Innovazione e modifica alla modalità del gioco del lotto
Determina AAMS prot. 52221 R.U. del 19/6/2014 (NUMERO ORO)
Nuova tabella moltiplicatori di gioco dal 25/06/2014
Nuova tabella moltiplicatori di gioco dal 01/10/2017
Nuova tabella moltiplicatori di gioco dal 01/07/2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2009

Regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto». (09A06118)
(GU n. 126 del 3-6-2009)

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
 
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
 
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 
Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11- quinquiesdecies, comma 4, che dispone che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;
 
Visto il decreto direttoriale del 23 giugno 2006 che ha stabilito le modalità di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;
 
Visto l'art. 1 - comma 89 - della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
  1. &omissis..;
  2. la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
  3. &omissis..;
Tenuto conto dell'andamento del gioco del lotto che mostra un trend decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;
 
Tenuto conto, altresì, della scarsa incidenza del «Lotto istantaneo» sia per le ridotte potenzialità del gioco medesimo sia per l'incapacità dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;
 
Vista la lettera del 22 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha invitato il concessionario a individuare meccanismi di rilancio del gioco del lotto;
 
Vista la successiva corrispondenza e in particolare la lettera del 4 marzo 2009, con la quale la società Lottomatica ha presentato ad AAMS una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del «Lotto Istantaneo»;
 
Vista la nota dell'11 marzo 2009, con la quale AAMS ha comunicato alla società Lottomatica parere favorevole all'istituzione della nuova formula;
 
Viste le conclusioni della Commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009 (prot. n. 2009/13361/GiochiUD);
 
Visto il decreto dirigenziale di attestazione della capacità del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalità di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al lotto;
 
Considerato che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;
 
Decreta:
 
Art. 1.

(oggetto)

  1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO», introdotta ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 89, lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. è possibile partecipare al «10eLOTTO» solo dopo aver effettuato una giocata al Lotto.
  3. La giocata al Lotto non comporta obbligatoriamente la partecipazione al gioco «10eLOTTO».
  4. L'esercizio di tale forma di gioco è affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto.
Art. 2.

(modalità di gioco)

  1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
  2. La giocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
  3. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte, i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco.
  4. L'estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore in modalità immediata o legata alle estrazioni del gioco del Lotto:
    1. modalità immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.
      L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
      L'estrazione immediata relativa alla formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» può essere effettuata solo successivamente all'accettazione di una giocata al Lotto.
    2. modalità legata alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.
      Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato sullo scontrino ed è sempre quello immediatamente successivo alla giocata stessa.
      In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
      Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.
      I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
Art. 3.

(posta di gioco)

  1. L'importo minimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 0,50.
  2. L'importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 10,00.
  3. L'importo complessivo di una giocata al «10eLOTTO», dato dalla somma degli importi giocati per ciascuna modalità, non può comunque superare quello della giocata al gioco del Lotto.
Art. 4.

(vincite)

  1. Le categorie di vincita al «10eLOTTO», derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.
  2. I premi di ciascuna categoria di vincita, per singola modalità di estrazione, sono i seguenti:
    zero numeri corrispondenti 2,1277 volte la posta
    cinque numeri corrispondenti 5,3191 volte la posta
    sei numeri corrispondenti 15,9574 volte la posta
    sette numeri corrispondenti 106,3830 volte la posta
    otto numeri corrispondenti 1.063,8298 volte la posta
    nove numeri corrispondenti 31.914,8936 volte la posta
    dieci numeri corrispondenti 531.914,8936 volte la posta
  3. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. I premi di cui al precedente punto 2 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, per ciascuna modalità d'estrazione, si vince solo il premio massimo conseguito.
Art. 5.

(premi istantanei)

  1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 4, il «10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della giocata opzionale a cui è associata.
  2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
  3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
  4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge, esclusivamente con modalità di estrazione immediata. In tal caso i numeri giocati restano gli stessi scelti dal giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».
  5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.
  6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
  7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
  8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata opzionale in modalità immediata il sistema, dopo che il ricevitore abbia selezionato l'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» in modalità immediata e contabilizza la relativa giocata.
  9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata al Lotto e non può più essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.
Art. 6.

(schedina di gioco)

  1. Per partecipare alla formula di gioco «10eLOTTO», il giocatore può compilare la schedina di gioco adottata, marcando nelle rispettive aree, dopo aver compilato la parte relativa alla giocata al gioco del Lotto, i 10 numeri che intende giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
  2. La giocata al «10eLOTTO» può essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Art. 7.

(scontrini)

  1. Lo scontrino relativo alla giocata del «10eLOTTO» viene emesso solo successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.
  2. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata al Lotto alla quale la stessa è collegata. Nel caso in cui la giocata al gioco del Lotto risulti errata o incompleta, non è consentito confermare la giocata al «10eLOTTO» ma è fatto obbligo al ricevitore di procedere all'annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco del Lotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».
  3. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:
    1. la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
    2. la modalità di estrazione prescelta;
    3. i numeri giocati;
    4. l'importo giocato;
    5. eventuali comunicazioni al giocatore.
  4. Lo scontrino riferito alla modalità di estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
  5. Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al precedente art. 2, punto 4, lettera a).
  6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
  7. Lo scontrino riportante una giocata al gioco opzionale, qualunque sia la modalità di estrazione prescelta, non può essere mai annullato.
  8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
  9. In caso di giocata con modalità immediata, qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non è contabilizzato.
Art. 8.

(riscossione delle vincite)

  1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per modalità di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.
  2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 4 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
  3. Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
  4. Le vincite di importo non superiore a ¬ 2.300,00 lordi, conseguite con la modalità di estrazione immediata possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
  5. I premi di cui all'art. 5 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Art. 9.
(raccolta del gioco)
 
La raccolta del gioco «10eLOTTO» si effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alla chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.
 
Art. 10.

(importo complessivo minimo di vincita)

  1. La formula di gioco opzionale «10eLOTTO» deve restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte, con apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate, da attuare con modalità e tempi adeguati per permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.
  2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.
Art. 11.

(obblighi del Concessionario)

  1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco «10eLOTTO», è tenuto:
    1. a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
    2. a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco opzionale e complementare, secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita, atto a garantire condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
    3. a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
    4. a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
    5. a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;
    6. ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione del gioco, con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a quelle del gioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
    7. a sostenere la fase di lancio della formula del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;
    8. a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco «10eLOTTO», con le stesse modalità previste per il gioco del Lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;
    9. a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
    10. a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;
    11. a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
Art. 12.
(lotto istantaneo)
 
Prima dell'inizio del gioco «10eLOTTO» cessa la raccolta del «Lotto istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006. Le vincite conseguite con il «Lotto istantaneo» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Il concessionario è tenuto a fornire una rendicontazione conclusiva del «Lotto istantaneo» secondo modalità richieste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 13.
(norma di rinvio)
 
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Art. 14.

(entrata in vigore)

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal concorso del giovedì della settimana successiva a quella di pubblicazione.
 
La data di cessazione del «Lotto istantaneo» coincide con il concorso del sabato della settimana di pubblicazione del presente decreto.
 
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale:
Raffaele Ferrara

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 232

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2009
Nuova modalità di gioco del lotto. (09A08568)
(GU n. 166 del 20-7-2009)

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplinadelgioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
 
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
 
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonchè il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;
 
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di «ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonchè giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;
 
Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di nuovi giochi per il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lottodenominato«10eLOTTO»e le conclusioni positive della Commissione di valutazione del sistema estrazionale, istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009;
 
Visto in particolare il decreto dirigenziale di attestazione della capacità del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalità di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;
 
Visto il decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009 con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO»;
 
Vista la corrispondenza intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con la quale si è ravvisata l'opportunità di trasformare l'attuale gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» in una modalità del gioco del Lotto attraverso la possibilità di implementazione dell'attuale formula, compresa quella di utilizzare più estrazioni giornaliere;
 
Considerato che il concessionario del servizio del gioco del Lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco:

 

Decreta:
 
Art. 1.
Oggetto
  1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», è individuata come modalità di gioco del Lotto.
  2. L'esercizio di tale modalità di gioco è affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza della concessione in atto.
Art. 2.
Modalità di gioco
  1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
  2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
  3. La modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore tra le seguenti :
    1. modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.
      Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato sullo scontrino.
      In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote.
      Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
      Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.
      I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto;
    2. modalità immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.
      L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    3. modalità di estrazione ad intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 24.00.
      La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalità ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima dell'orario stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono.
      Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato - approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - che genera una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti.
      I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui tecnologia può variare in relazione al volume di raccolta sviluppato da ciascuna ricevitoria.
      I numeri vincenti del «10eLOTTO» con modalità di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
  4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre in fase di prima applicazione le modalità di estrazione dei 20 numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
  5. Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009, le modalità di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire dal 15 giugno 2010, le modalità di gioco che prevedono la possibilità di pronosticare da uno a nove numeri.
  6. Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto di tutte le modalità di gioco sarà comunicato dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno 2010.
Art. 3.
Posta di gioco
  1. L'importo di ciascuna giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.
  2. L'importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 10,00.
  3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.
Art. 4.
Giocate per più concorsi consecutivi
  1. Le giocate al «10eLOTTO» con modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalità di estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire dal 1° dicembre 2009, anche per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.
  2. La giocata per più concorsi deve essere omogenea, con identità di numeri pronosticati e di importo di giocata.
  3. La giocata per più concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
  4. Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.
  5. Qualora il giocatore decida di partecipare a più concorsi consecutivi al «10eLOTTO», ogni singola giocata partecipa all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.
  6. Ai fini della rendicontazione delle giocate al «10eLOTTO» per più concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.
Art. 5.
Categorie di vincita
  1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
  2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti categorie di vincita. In particolare:
    1. pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei vincenti;
    2. pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due numeri con due dei numeri vincenti;
    3. pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
    4. pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di tre o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti;
    5. pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
    6. pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
    7. pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;
    8. pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;
    9. pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
    10. pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
  3. L'importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.
  4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.
  5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 6.
Premi istantanei
  1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 5, il «10eLOTTO» assegna premi istantanei, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore della giocata.
  2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
  3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
  4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», a scelta tra le modalità previste all'art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
  5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.
  6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
  7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
  8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione - sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» e contabilizza la relativa giocata.
  9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata e non può più essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.
Art. 7.
Schedina di gioco
  1. Per partecipare alla modalità di gioco «10eLOTTO», il giocatore può compilare la schedina di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
  2. La giocata al «10eLOTTO» può essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Art. 8.
Scontrini
  1. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al 10eLOTTO, è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.
  2. Lo scontrino di gioco del 10eLOTTO riporta necessariamente:
    1. la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
    2. la modalità di estrazione prescelta;
    3. i numeri giocati;
    4. l'importo giocato;
    5. eventuali comunicazioni al giocatore.
  3. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
  4. Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al precedente art. 2, punto 3 lettera b).
  5. Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso dell'estrazione di riferimento.
  6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
  7. Gli scontrini emessi al «10eLOTTO», qualunque sia la modalità di estrazione prescelta, non possono mai essere annullati, anche se emessi per la partecipazione a più concorsi consecutivi.
  8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
  9. In caso di giocata con modalità immediata qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non viene contabilizzato.
Art. 9.
Riscossione delle vincite
  1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al «10eLOTTO», distinte per modalità di estrazione.
  2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 5 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
  3. Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
  4. Le vincite di importo non superiore a ¬ 2.300,00 lordi, conseguite con la modalità di estrazione immediata o ad intervallo di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
  5. I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Art. 10.
Vigilanza sulle estrazioni
  1. La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, n. 560, verificherà ad intervalli non superiori alle 48 ore, la funzionalità del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3 lettera c).
    A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolgerà su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:
    1. numero delle giocate;
    2. ultima giocata con orario;
    3. orario chiusura gioco;
    4. orario di estrazione;
    5. numeri estratti.
  2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito redigerà apposito verbale della constatazione di funzionalità, trasmettendo copia al competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario.
  3. Per la sola attività di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra tutti i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.
  4. La Commissione si avvale di un Ufficio di segreteria costituito da competente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, del concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per le altre attività di verifica che si rendessero necessarie.
  5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.
Art. 11.
Obblighi del Concessionario
  1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della modalità di gioco «10eLOTTO», è tenuto:
    1. a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
    2. a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle estrazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3 dell'art. 2 - secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita - atto a garantire condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
    3. a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
    4. a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza della modalità di gioco da parte dei giocatori;
    5. a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalità di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
    6. ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della modalità di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
    7. a sostenere la fase di lancio della modalità di gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della modalità di gioco sul mercato;
    8. a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del Lotto una specifica rendicontazione della modalità di gioco del «10eLOTTO»;
    9. a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
    10. a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite, nonchè i supporti sui quali sono registrati;
    11. a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
Art. 12.
Norma di rinvio
  1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Art. 13.
Entrata in vigore
  1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 135

Allegato

 

NUMERI
GIOCATI
CATEGORIE DI VINCITA
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   2,5                  
2     13                
3     2 40              
4       10 150            
5       5 25 250          
6       2 10 100 1.000        
7         5 20 500 15.000      
8         2 20 100 1.000 50.000    
9 2         10 20 200 5.000 200.000  
10 2         5 15 100 1.000 30.000 500.000

 

Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 4, 5, 6 o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 5-20- 500 o 15.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo l'importo massimo conseguito.
 


 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2010
Innovazione e modifica alla modalità del gioco del lotto. (10A11365)

(GU n. 222 del 22-9-2010)

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
 
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
 
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi;
 
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, ed in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilità di adozione di «ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;
 
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 con il quale il «10eLOTTO» è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;
 
Ritenuto necessario al fine di incrementare la raccolta del gioco, nonché valutati i risultati positivi raggiunti in fase di sperimentazione della raccolta di giocate per, più concorsi consecutivi, apportare le opportune innovazioni alla suddetta modalità di gioco nonché rendere ordinaria la giocata al lotto per più concorsi consecutivi;

 

Decreta:

Art. 1

 L'art. 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 è così sostituito:
 «A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la raccolta, per tutte le modalità del gioco del lotto, per piu' concorsi consecutivi fino ad un massimo di venti compreso quello di emissione».

 

Art. 2
 
Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 
All'art. 2, comma 3, lettera c) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «c) modalità di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni   avranno   frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7 e fino alle ore 24, per un
totale massimo di 204 estrazioni e contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni puo' essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24, fino al numero massimo di 204, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilità di raccolta aggiuntiva.
 
La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalità ad intervallo di tempo deve essere interrotta quantomeno quindici secondi prima dell'orario dell'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono e, salvo i casi di cui all'art. 4, deve essere imputata all'estrazione immediatamente successiva all'ultima chiusura del gioco.».
 
L'art. 2, comma 4, è abrogato.
 
L'art. 3, comma 1, è così sostituito: «L'importo minimo di ciascuna giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in euro 1 con incrementi pari a euro 0,50».
 
L'art. 4, comma è così modificato: «Le giocate al «10eLOTTO», a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono autorizzate per piu' concorsi o estrazioni consecutive, fino ad un massimo di venti».
 
L'art. 4, comma 5, è così sostituito: «La richiesta di partecipazione, a piu' estrazioni consecutive riferita alla modalità del «10eLOTTO» a intervallo di tempo, qualora effettuata in orari che non consentano il numero delle estrazioni necessarie, comporterà l'emissione di scontrini per le estrazioni, in ordine temporale, del giorno successivo, in numero corrispondente a quello richiesto.».

L'art. 5 è cosi sostituito:

  1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
  2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti sorti con separate categorie di vincita in particolare:
    1. «1»: Pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei numeri vincenti;
    2. «2»: Pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza di uno o di due dei numeri rispettivamente con uno o due dei numeri vincenti;
    3. «3»: Pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
    4. «4»: Pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre o di quattro numeri rispettivamente con due, tre o quattro dei numeri vincenti;
    5. «5»: Pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di due, di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con due, tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
    6. «6»: Pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
    7. «7»: Pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza trai numeri pronosticati e quelli vincenti;
    8. «8»: Pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
    9. «9»: Pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
    10. «10»: Pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
  3. L'importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.
  4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.
  5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'art. 6 è abrogato.

All'art. 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: «La schedina di gioco, potrà prevedere tutte o alcune modalità del «10eLOTTO» insieme alla possibilità di giocare alle altre sorti del gioco del lotto; tutte le modalità del «10eLOTTO»; una sola modalità del «10eLOTTO».
 
L'art. 8, comma 5, è così sostituito: «Lo scontrino di gioco riferito alla modalità di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente comma 2 del presente articolo, anche il numero progressivo giornaliero dell'estrazione di riferimento cui la giocata univocamente si riferisce.».
 
All'art. 8, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma 10: «Ciascuno scontrino non deve consentire vincite superiori a quelle previste dall'art. 8, secondo comma, della legge 2 agosto 1982 n. 528 e successive modificazioni ed integrazioni».
 
L'art. 9, comma 5, è abrogato.
 
L'art. 10, comma l, è così sostituito:   «1. La commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, verificherà la funzionalità dei sistemi estrazionali di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c), rispettivamente ad intervalli non superiori a tre mesi e alle 96 ore. La commissione predisporrà controlli, a campione, per verificare la funzionalità dei suddetti sistemi estrazionali. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario anche presso la sede della Direzione generale dei Monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolge sul resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:
   a) numero delle giocate;
   b) numeri estratti;
e per il sistema estrazionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera c);
   c) ultima giocata con orario;
   d) orario chiusura gioco;
   e) orario di estrazione.».
 
All'art. 10 è aggiunto il seguente comma 6: «Le chiavi crittografiche, utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per le modalità del «10eLOTTO», sono generate dal concessionario sotto la vigilanza della commissione che potrà avvalersi di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e conservate presso la sede del concessionario. Con provvedimento del Direttore per i giochi sono stabilite le modalità per la generazione e conservazione delle predette chiavi, nonchè l'individuazione dei funzionari all'uopo incaricati».
 
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
 
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2010
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 41
 
TABELLA DEI MOLTIPLICATORI
(sostituisce quella allegata al DECRETO 13 luglio 2009 a partire dal 22/09/2010)
 
NUMERI
GIOCATI
CATEGORIE DI VINCITA
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   3                  
2   1 7                
3     2 50              
4     1 10 100            
5     1 4 15 200          
6       2 10 100 2.000        
7 1       4 40 400 4.000      
8 1         20 200 1.000 20.000    
9 2         10 40 400 4.000 100.000  
10 2         5 15 150 1.500 30.000 1.000.000

 
Es.Pronosticando 7 numeri si vince in caso di corrispondenza di 0, 4, 5, 6 o 7 numeri con quelli estratti.
La vincita è desumibile moltiplicando rispettivamente per 1, 4, 40, 400 o 4.000 la posta di gioco.
N.B. Viene erogato solo l'importo massimo conseguito.


Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

prot. 52221 R.U. del 19/6/2014

IL VICEDIRETTORE

 

Vista la Legge 2 agosto 1982, n. 528, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982, n. 222, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto;

Vista la Legge 19 aprile 1990, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1990, n. 97, concernente le modificazioni alla suddetta legge;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche;

Vista la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. ed in particolare l’art. 1, comma 488 concernente la ritenuta unica del 6% sulle vincite al lotto;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. ed in particolare l’art. 1, comma 89, concernente la facoltà per l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di apportare, ogni qualvolta ritenuto necessario, innovazioni al gioco del lotto;

Visto il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, S.O. come sostituito dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. ed in particolare l’art. 16 concernenti le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155. convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella. Gazzetta Ufficiale de16 luglio 2011, n. 164, ed in particolare l’art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;

Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214. convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012, n. 263, S.O. ed in particolare l’art. 7 recante disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica;Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1996, n. 254, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63,. emanato ai sensi del predetto art. 12 della Legge n. 383 del 2001 nonché il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 8 luglio 2002, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, S.O. concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l’atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma, ora GTECH S.p.A., per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12, e successive modifiche ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre del 2000, n. 290;

Visto il Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2008, n. 295; con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi, Visto il Decreto Direttoriale del 5 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2009, n. 126, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO;”

Visto il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 20 luglio 2009, n. 166, con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010, 19 aprile 2011 e 5 marzo 2012 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del. 22 settembre 2010, n. 222, del 3 maggio 2011, n. 101 e del 27 marzo 2012, n. 73 con i quali sono state apportate alcune modifiche, fra l’altro, al Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 ed al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, S.O,. convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189, S.O. in particolare l’art. 23 quater che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 27 novembre 2012, n. 277, con il quale sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la Determinazione Direttoriale del 1° dicembre 2012, n. 31223, con la quale il Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell’Amministrazione stessa;

Vista la nota del 25 marzo 2014, prot. n. LLM30-00171/14, con la quale la Società GTECH S.p.A., ha proposto l’introduzione di una nuova modalità di gioco del 10eLOTTO denominata “NUMERO ORO” che, determinando un aumento della vincita media unitamente a quello della frequenza di vincita, senza modificare sostanzialmente le modalità e le abitudini tradizionali del 10eLOTTO, può realizzare l’obiettivo di sostenere e garantire l’attuale raccolta del gioco adeguando l’offerta alle richieste dei giocatori;

Vista la certificazione presentata dalla Società GTECH S.p.A., relativa alle implementazioni del sistema di generazione casuale dei numeri nonché la certificazione relativa alle percentuali di vincita attese dal nuovo gioco;

Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 6 giugno 2014, n. 48543, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione del gioco opzionale e complementare denominato “Numero Oro”;

Visto il verbale della suddetta Commissione, del 10 giugno 2014, che all’esito delle prove effettuate ha confermato che il sistema estrazionale assicura le condizioni richieste di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

Ritenuto di poter condividere l’iniziativa così come proposta:

DETERMINA

Articolo 1
(oggetto)

  1. Il presente provvedimento disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata “NUMERO ORO”.
  2. La giocata al 10eLOTTO non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata con l’opzione NUMERO ORO.

Articolo 2
(modalità di gioco)

  1. Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario esercitare l’opzione NUMERO ORO al momento dell’effettuazione di una giocata al 10eLOTTO in una o più delle tre modalità già esistenti.
  2. L’individuazione del NUMERO ORO avviene, con riferimento alla modalità di gioco scelta, come di seguito descritto:
    1. modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: il NUMERO ORO coincide con il numero primo estratto della Ruota di BARI;
    2. modalità immediata: il NUMERO ORO è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri che compongono la combinazione vincente al 10eLOTTO estratti con la modalità immediata e personalizzata di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009;
    3. modalità di estrazione ad intervallo di tempo: il NUMERO ORO, per ogni combinazione vincente di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009, è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri estratti.

 Articolo 3
(posta di gioco)

  1. La posta di gioco del NUMERO ORO è pari a quella della corrispondente giocata al 10eLOTTO e vi si aggiunge.

Articolo 4
(giocate per più concorsi consecutivi)

  1. La giocata al 10eLOTTO con opzione al NUMERO ORO per più concorsi consecutivi e la relativa rendicontazione delle giocate sono disciplinate dal decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.

Articolo 5
(vincite)

  1. La vincita con l’opzione NUMERO ORO viene conseguita in caso di corrispondenza tra il NUMERO ORO estratto con una delle modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 2 ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al 10eLOTTO.
  2. Il premio è determinato con riferimento ai numeri giocati ed ai numeri esattamente pronosticati al 10eLOTTO e risulta dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
  3. Il premio conseguito con l’opzione NUMERO ORO si aggiunge all’eventuale premio conseguito al 10eLOTTO; la somma dei relativi moltiplicatori è riportata nella Tabella 2 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
  4. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.

Articolo 6
(partecipazione al gioco)

  1. La partecipazione alla formula di gioco NUMERO ORO, avviene:
    1. attraverso la compilazione della schedina di gioco che ha una sezione nella quale indicare l’esercizio dell’opzione NUMERO ORO;
    2. comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO, la volontà di scelta dell’opzione NUMERO ORO.

Articolo 7
(scontrino)

  1. Per ogni giocata al 10eLOTTO contenente la giocata opzionale al NUMERO ORO viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al 10eLOTTO, i seguenti ulteriori dati:
    1. l’indicazione dell’opzione NUMERO ORO;
    2. l’importo giocato per l’opzione NUMERO ORO;
    3. l’importo totale giocato pari:
      c.1 per giocata singola, al doppio della posta giocata al 10eLOTTO;
      c.2 per giocata in abbonamento, all’importo totale della giocata singola per il numero dei concorsi cui la giocata in abbonamento si riferisce;
    4. il NUMERO ORO individuato dal sistema tra i numeri estratti, qualora si sia scelta come modalità di estrazione al 10eLOTTO quella immediata;
  2. Gli scontrini con l’opzione NUMERO ORO costituiscono l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
  3. Uno scontrino con l’opzione NUMERO ORO, non può mai essere annullato.
  4. Il ricevitore, qualora la stampa dello scontrino risulti errata o incompleta, richiede tramite il terminale di gioco la stampa di un nuovo scontrino, sul quale sono riportati gli estremi della giocata risultata errata o incompleta.
  5. Nel caso in cui sia impossibile per motivi tecnici del sistema effettuare l’estrazione con modalità immediata, trova applicazione quanto previsto dall’art. 8, comma 8, del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009.

Articolo 8
(bollettino ufficiale)

  1. In un’apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al 10eLOTTO con l’opzione NUMERO ORO, distinte per modalità di estrazione.

Articolo 9
(disposizioni finali)

  1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto e del 10eLOTTO ed, in particolare, alle vincite del 10eLOTTO con l’opzione NUMERO ORO si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, come stabilite dall’art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. Il concessionario, ai sensi dell’art. 7 , comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2102, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco 10eLOTTO, includendovi quelle relative al NUMERO ORO introdotta dal presente provvedimento.

Articolo 10
(entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal concorso del primo giovedì successivo a quello della data di pubblicazione.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA
f.to Luigi Magistro

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI
(completa quella allegata al DECRETO 2 settembre 2010 a partire dal 25/06/2014)
 
NUMERI
GIOCATI
CATEGORIE DI VINCITA (+NO se si pronostica il NUMERO ORO)
  0 1 1+
NO
2 2+
NO
3 3+
NO
4 4+
NO
5 5+
NO
6 6+
NO
7 7+
NO
8 8+
NO
9 9+
NO
10 10+
NO
1   3 65                                    
2   1 25 7 70                                
3     15 2 25 50 150                            
4     10 1 15 10 40 100 400                        
5     10 1 15 4 20 15 40 200 500                    
6     8   10 2 10 10 30 100 250 2.000 5.000                
7 1   10   7   7 4 10 40 100 400 1.000 4.000 10.000            
8 1   8   4   4   10 20 50 200 500 1.000 2.500 20.000 50.000        
9 2   4   4   4   10 10 25 40 100 400 1.000 4.000 10.000 100.000 250.000    
10 2   8   4   4   4 5 20 15 40 150 400 1.500 4.000 30.000 75.000 1.000.000 2.500.000
 
 
 
TABELLA DEI MOLTIPLICATORI
(a partire dal 01/10/2017)
NUMERI
GIOCATI
CATEGORIE DI VINCITA (+NO se si pronostica il NUMERO ORO, +DO se si pronostica il DOPPIO NUMERO ORO)
  0 1 1+
NO
1+
DO
2 2+
NO
2+
DO
3 3+
NO
3+
DO
4 4+
NO
4+
DO
5 5+
NO
5+
DO
6 6+
NO
6+
DO
7 7+
NO
7+
DO
8 8+
NO
8+
DO
9 9+
NO
9+
DO
10 10+
NO
10+
DO
1   3 63                                                        
2     25   14 70 250                                                
3     15   2 25 75 50 140 300                                          
4     10   1 15 40 10 40 80 100 300 800                                    
5     10   1 15 25 4 20 50 15 40 100 150 400 1.000                              
6     10     10 20 2 10 25 10 25 50 100 250 500 1.000 2.500 6.000                        
7 1   10     7 15   7 25 4 10 40 40 100 150 400 1.000 1.500 2.000 5.000 15.000                  
8 1   8     3 10   5 15   10 25 20 50 100 200 500 1.000 1.000 2.500 5.000 10.000 30.000 100.000            
9 2   5     3 10   5 15   10 25 10 25 50 40 100 200 400 1.000 2.000 2.000 5.000 20.000 100.000 250.000 500.000      
10 2   10     3 10   3 15   5 20 5 20 30 15 40 70 150 400 500 1.000 3.000 5.000 20.000 50.000 100.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000
 
TABELLA DEI MOLTIPLICATORI
(a partire dal 01/07/2019)
NUMERI
GIOCATI
CATEGORIE DI VINCITA (+NO se si pronostica il NUMERO ORO, +DO se si pronostica il DOPPIO NUMERO ORO)
  0 1 1+
NO
2 2+
NO
2+
DO
3 3+
NO
3+
DO
4 4+
NO
4+
DO
5 5+
NO
5+
DO
6 6+
NO
6+
DO
7 7+
NO
7+
DO
8 8+
NO
8+
DO
9 9+
NO
9+
DO
10 10+
NO
10+
DO
1   3 63                                                      
2     25 14 70 250                                                
3     15 2 25 75 45 130 300                                          
4     10 1 15 40 10 40 80 90 300 800                                    
5     10 1 14 25 4 20 40 15 30 100 140 300 1.000                              
6     10   10 20 2 10 25 10 20 50 100 200 500 1.000 2.500 6.000                        
7 1   10   7 15   7 25 4 10 40 40 75 150 400 750 1.500 1.600 5.000 15.000                  
8 1   8   3 10   5 15   10 25 20 45 100 200 450 1.000 800 2.000 5.000 10.000 30.000 100.000            
9 2   5   3 10   5 15   10 25 10 25 50 40 80 200 400 800 2.000 2.000 5.000 20.000 100.000 250.000 500.000      
10 2   10   3 10   3 15   5 20 5 20 30 15 25 70 150 250 500 1.000 2.500 5.000 20.000 50.000 100.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000